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Il servizio civile universale non riduce la NASpI

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 aprile 2022

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Con il messaggio n. 1800 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti riguardanti i rapporti tra le indennità di NASpI e DIS-COLL e l’assegno agli operatori in servizio civile universale.

Inizialmente, tenuto conto che le somme percepire dai volontari del servizio civile nazionale ex DLgs. 77/2002 dovevano essere qualificate quali redditi da collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50 lett. c-bis) del TUIR (circ. Agenzia Entrate n. 24/2004), l’Istituto di previdenza aveva chiarito che dette somme dovevano essere ricondotte all’ipotesi del di cumulo della prestazione NASpI con i redditi da lavoro autonomo, con conseguente cumulabilità delle stesse con l’indennità di disoccupazione e abbattimento della stessa nella misura pari all’80% del compenso previsto (art. 10 del DLgs. 22/2015).

A seguito dell’abrogazione del DLgs. 77/2002 a opera del DLgs. 40/2017, che tra l’altro prevede che il rapporto di servizio civile universale non sia assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporti la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità, con il messaggio in commento l’INPS chiarisce che, in ragione della nuova e diversa qualificazione dei compensi in esame e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con i predetti compensi, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto. Le indennità di NASpI e DIS-COLL oggetto di precedente riduzione potranno essere riliquidate su istanza di parte.

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