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L’inadempimento illegittimo può essere causa di responsabilità «diretta» dell’amministratore

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 aprile 2022

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Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 7597/2021, ha ribadito, alla luce di taluni precedenti di legittimità (cfr. Cass. nn. 15822/2019, 17794/2015 e 21130/2008), come l’inadempimento contrattuale della società non generi, in sé, responsabilità dell’amministratore verso il creditore sociale ex artt. 2395 e 2476 comma 8 c.c.; la responsabilità extracontrattuale dell’organo gestorio verso il creditore sociale sorge se l’inadempimento è stato determinato da una condotta illecita, colposa o dolosa dell’amministratore, da provare unitamente al danno ed al nesso causale tra condotta e danno.

A integrare tale ipotesi di responsabilità, peraltro, è la condotta dell’amministratore che, a fondamento dell’inadempimento contrattuale, pur avendo avuto la società disponibilità economiche per provvedere, non ponga solide motivazioni circa l’insussistenza o l’inesigibilità del credito del terzo, ma solo una illegittima e ingiustificata determinazione di non pagare (nella specie, in particolare, quale reazione al mancato raggiungimento di un accordo commerciale).

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