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Detrazione IVA connessa alla natura strumentale del bene

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 aprile 2022

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13259 di ieri, si è pronunciata in materia di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili abitativi.
La vicenda vede protagonista un contribuente, di professione avvocato, avverso cui l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA per l’indebita detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di una quota di un’unita immobiliare di civile abitazione iscritta in catasto con categoria A/2 (civile abitazione) ancorché di fatto utilizzata come studio legale, ricompreso nella categoria A/10, e quindi come immobile strumentale.

In tale ottica i giudici hanno affermato, in conformità alla propria precedente giurisprudenza, che è possibile superare il limite al regime di indetraibilità per gli immobili abitativi purché il soggetto passivo provi, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione in concreto sia inerente all’esercizio effettivo dell’attività di impresa e sia destinata, almeno in prospettiva, a procurargli un lucro. In tale ottica, la natura strumentale del bene acquistato va rilevata a seguito di una valutazione in concreto per accertare che esso rappresenti, anche “in funzione programmatica”, lo strumento necessario per l’esercizio dell’attività d’impresa (cfr. Cass. n. 5559/2019).

Sulla base di quanto premesso, la Corte afferma che a tale immobile deve essere riconosciuta la natura strumentale, in quanto la prospettiva in concreto seguita dal contribuente era quella di utilizzarlo nell’ambito della propria attività legale. A ciò non osta il fatto che tale immobile rientri nella categoria dei beni a destinazione abitativa, per i quali, in base al criterio legale oggettivo, è prevista l’esclusione della detrazione.

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