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Credito R&S con chiusura anticipata del periodo d’imposta

/ REDAZIONE

Sabato, 30 aprile 2022

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 236 di ieri, ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 1 comma 198 della L. 160/2019 in caso di chiusura anticipata del periodo d’imposta.

Nell’ipotesi di chiusura anticipata o posticipata di uno dei periodi d’imposta agevolati, al fine di evitare incongruenze nonché ingiustificate disparità di trattamento, è necessario adeguare la tempistica per la determinazione del credito spettante in modo da garantire la possibilità di accedere al beneficio per un arco temporale complessivamente non superiore o inferiore a settantadue mesi e allo scopo di evitare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese potenzialmente beneficiarie che si trovino a poter fruire dell’incentivo per sei periodi di imposta.
Ciò comporta che tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un periodo agevolato di durata inferiore o superiore a quella standard di dodici mesi, i parametri rilevanti per il meccanismo di calcolo del credito d’imposta (importo minimo di investimenti, importo massimo del credito spettante e media storica di riferimento) dovranno essere ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, considerato che “il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019” ha una durata di quattro mesi (1° gennaio 2020-30 aprile 2020), la società potrà beneficiare dell’agevolazione anche nel successivo periodo d’imposta 1° maggio 2020-30 aprile 2021 avendo riguardo però ai soli investimenti effettuati nei primi otto mesi (1° maggio 2020-dicembre 2020).
Anche in tal caso, il limite massimo delle spese ammissibili andrà ragguagliato alla durata effettiva del periodo agevolato.

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