Bancarotta patrimoniale ampia nelle società di persone
La Cassazione, nella sentenza n. 17092/2022, ha stabilito che, nelle società di persone:
- la condotta del socio uscente per recesso che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti al credito vantato nei confronti della società – in riferimento al suo diritto a vedersi liquidata la quota – senza alcuna indicazione di elementi oggettivi che ne consentano un’adeguata valutazione, costituisce un atto di disposizione patrimoniale intrinsecamente arbitrario, che, in quanto idoneo a esporre a pericolo le ragioni dei creditori, è tale da integrare il delitto di bancarotta per distrazione;
- il potere di amministrazione disgiunta spettante, di regola, a ciascun socio, non vale, di per sé, a esonerare il socio, che non si sia reso autore di condotte pregiudizievoli per la società e i creditori, da responsabilità anche penale, a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di dichiarazione di fallimento, essendo egli onerato del potere-dovere di vigilare sulla complessiva gestione della società, salvo che non adduca specifiche e documentate ragioni atte a dare conto dell’inesigibilità del relativo esercizio.
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