Per la bancarotta semplice documentale basta l’omessa tenuta della contabilità
La Cassazione, nella sentenza n. 18391/2022, ha ribadito che è punito a titolo di bancarotta semplice documentale, ex art. 217 comma 2 del RD 267/1942, il comportamento omissivo del fallito che non abbia tenuto le scritture contabili.
Si tratta di un reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale sulla quale possano soddisfarsi.
La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all’imprenditore dall’art. 2214 c.c.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori.
È, invece, estraneo alla fattispecie in questione il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, che costituisce l’evento dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/1942.
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