Registrazione delle udienze solo da parte del Consiglio di disciplina
Il CNDCEC, nel Pronto Ordini n. 99/2022, ha chiarito che l’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare non può registrare le audizioni e le udienze del Consiglio di disciplina.
Solo le Pubbliche Amministrazioni (nel caso sottoposto al CNDCEC, il Consiglio di disciplina territoriale), possono procedere alla registrazione delle sedute, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 6 del Regolamento (Ue) 679/2016 (GDPR).
In particolare, i soggetti pubblici possono trattare dati personali (compreso effettuare riprese o registrare, anche limitatamente all’audio) solo se il trattamento “è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, oppure quando “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6 par. 1 lett. c) ed e) del GDPR).
Il trattamento effettuato dai soggetti pubblici, inoltre, deve essere condotto nel rispetto dei principi contenuti all’art. 5 del GDPR, fornendo previa e idonea informativa ai soggetti interessati (artt. 12 e 13 del GDPR).
Nessuna facoltà di registrazione, invece, può essere consentita al soggetto incolpato.