Speciale tenuità del danno difficoltosa nella bancarotta documentale
La Cassazione, nella sentenza n. 19208/2022, ha stabilito che, ai fini dell’applicazione delle circostanze di cui all’art. 219 del RD 267/1942, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta.
Ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità – o gravità – del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti.
In particolare, ai fini della valutazione della speciale tenuità del danno, integrativa dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 del RD 267/1942, mentre allorquando si versi nell’ipotesi della bancarotta distrattiva viene in rilievo l’importo stesso della distrazione e la sua incidenza sulla massa attiva da ripartire tra i creditori, con la conseguenza che in tal caso è immediata e agevole la determinazione del danno, quando si versi invece nell’ipotesi della sola bancarotta documentale che comporti l’impossibilità di ricostruire il patrimonio del fallito l’operazione di individuazione del danno può essere più complessa o risultare addirittura impossibile.
In tal caso, mancando i parametri utili per la determinazione diretta del danno, potranno soccorrere, ove presenti, altri elementi di valutazione che, sebbene non consentano di addivenire a una determinazione oggettiva del danno, potrebbero comunque essere indicativi della modesta entità dello stesso.