Ricostituzione delle prestazioni di esodo pensionistico anche con retribuzioni successive
Con il messaggio n. 2099/2022, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito alle ricostituzioni delle prestazioni collegate all’esodo anticipato di cui all’art. 41 comma 5-bis del DLgs. 148/2015 (contratto di espansione) e all’art. 4 commi 1-7 della L. 92/2012, previsto per i lavoratori maggiormente anziani ed utilizzato nei casi di eccedenza di personale sulla base di specifici accordi tra datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Con l’occasione, si conferma che qualunque retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate in oggetto.
Pertanto, se in seguito alla liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo risultano ulteriori retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile procedere alla ricostituzione a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante dalla ricostituzione.
Analogamente, è possibile procedere alla ricostituzione delle prestazioni in argomento nel caso in cui nell’estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.
Operativamente, i lavoratori interessati potranno presentare la domanda di ricostituzione anche via PEC, allegando la dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione.
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