Verifiche fiscali alla prova del legittimo affidamento
L’assenza di contestazioni può incidere su sanzioni e interessi
Per effetto dell’art. 10 comma 2 della L. 212/2000, “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
Trattasi del principio del legittimo affidamento, che, al ricorrere dei menzionati requisiti, rende non dovuti sanzioni e interessi, mentre non incide a livello generale sulla debenza dell’imposta.
In sede di verifica fiscale il contribuente, secondo una corrente giurisprudenziale (per ora espressasi solo a
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