Chi tenta di utilizzare fatture inesistenti concorre con l’emittente
Una diversa interpretazione determinerebbe una irragionevole situazione di irrilevanza penale
Ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 74/2000, chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non può essere punito anche per l’utilizzo di tali documenti.
La giurisprudenza ha interpretato la norma nel senso che essa fa salva l’ipotesi in cui il potenziale (tentato) utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110 c.p., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dal citato art. 9 (Cass. n. 14862/2010). Ciò sul rilievo che l’esclusione del concorso reciproco fra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000) e quello di emissione