Crediti prededucibili con consecuzione tra concordato e amministrazione straordinaria
Atti autorizzati dal tribunale o funzionali alla conservazione del patrimonio aziendale
L’art. 20 della L. 270/99 stabilisce che i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell’art. 111 comma 1 n. 1 del RD 267/42. Il successivo art. 52 dispone che i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111 comma 1 n. 1 del RD 267/42, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
Le due norme riconoscono la natura prededucibile dei crediti sorti per la continuazione dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore: nel primo caso dalla dichiarazione ...
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