Sull’impugnazione delle delibere del CdA gli arbitri decidono secondo diritto
La Cassazione, nell’ordinanza n. 16780/2022, ha stabilito che gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità, ovvero con lodo non impugnabile, ben possono decidere secondo diritto quando ritengano che diritto ed equità coincidano. Ciò senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione.
Una tale evenienza non implica, di regola, l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto. Infatti, nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, ancorché questi ultimi abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non si trasforma l’arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Peraltro, a norma dell’art. 36 comma 1 del DLgs. 5/2003, “anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”.
Rispetto a tale disciplina, occorre evidenziare:
- da un lato, che ammette l’arbitrabilità dei c.d. diritti superindividuali, ma esige, al riguardo, che il giudizio degli arbitri sia presieduto dall’osservanza della legge;
- dall’altro, che deve essere interpretata in maniera estensiva, così da ricomprendere non solo le delibere dell’assemblea dei soci, di cui all’art. 2377 c.c., ma anche le delibere del CdA, di cui all’art. 2388 c.c. (oggetto di impugnazione del caso di specie) tra quelle da decidere secondo diritto.
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