Compensabile il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’attività agricola e della pesca
Con la risoluzione n. 23 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6965” per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Si ricorda che in base a quanto stabilito dall’art. 18 del DL 21/2022, conv. L. 51/2022, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
Lo stesso art. 18 prevede che il credito d’imposta, entro il 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità indicate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, come detto la ris. n. 23 ha istituito il codice “6965”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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