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Imponibili le somme di incentivo all’esodo trasferite in un fondo di previdenza complementare

/ REDAZIONE

Sabato, 4 giugno 2022

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Con la risposta a interpello n. 323 pubblicata ieri, 3 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da applicare alle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo in caso di conferimento delle stesse ad un fondo di previdenza complementare. Nello specifico, è stato chiarito che l’eventuale trasferimento di tali somme al fondo di previdenza complementare non può avvenire in neutralità fiscale: le stesse sono quindi imponibili per il loro ammontare complessivo, applicando la medesima aliquota prevista per il TFR, come disciplinato dall’art. 19 comma 2 del TUIR.

L’Agenzia richiama in primo luogo l’art. 17 comma 1 lettera a) del TUIR, il quale prevede l’applicazione della tassazione separata per tutte le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle erogate a titolo di incentivo all’esodo.

Con riferimento al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, l’art. 19 comma 4 del TUIR, disciplinando il trattamento tributario da applicare alle anticipazioni e agli acconti relativi al TFR, prevede che su tali somme si applichi la tassazione separata ai sensi del medesimo articolo, ma stabilisce che non si considerano anticipazioni e, quindi, non sono imponibili, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 124/93. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 18 dicembre 2007 n. 70, il riferimento normativo al DLgs. 124/93 deve intendersi effettuato al più recente DLgs. 252/2005, poiché in esso è stata interamente trasferita la disciplina della previdenza complementare.

L’Amministrazione finanziaria specifica però che la descritta previsione normativa prevede il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale del solo TFR (maturando e maturato) e non di altre somme, ivi comprese quelle erogate a titolo di incentivo all’esodo, le quali sono quindi imponibili ai sensi dell’art. 19 comma 2 del TUIR.

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