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Adeguate da luglio le retribuzioni base per il personale di palestre e impianti sportivi

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 giugno 2022

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Il 30 maggio scorso la Confederazione italiana dello sport e le OO.SS. Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno siglato l’Accordo per il rinnovo del CCNL 22 dicembre 2015 (scaduto il 31 dicembre 2018) applicabile ai lavoratori addetti agli impianti e alle attività sportive profit e no profit.

Tale Accordo definisce i nuovi livelli dei minimi retributivi a far data dal 1° luglio 2022 e dal 1° ottobre 2022 e sostituisce in via sperimentale e transitoria (fino al 31 dicembre 2023, data a cui viene fissata la nuova scadenza del CCNL vigente) le disposizioni contenute negli articoli 16 e 18, rispettivamente in tema di lavoro a termine e di stagionalità.

Di seguito le nuove retribuzioni base. Da luglio 2022: liv. Q, 1.786,15 euro; liv. 1, 1.701,60 euro; liv. 2, 1.548,54 euro; liv. 3, 1.395,83 euro; liv. 4, 1.279,82 euro; liv. 5, 1.206,06 euro; liv. 6, 1.137,50 euro; liv. 7, 1.048,47 euro. Da ottobre 2022: liv. Q, 1.855,93 euro; liv. 1, 1.768,08 euro; liv. 2, 1.609,04 euro; liv. 3, 1.450,36 euro; liv. 4, 1.329,82 euro; liv. 5, 1.253,18 euro; liv. 6, 1.181,94 euro; liv. 7, 1.089,43 euro.
Si ricorda che i suddetti importi devono essere maggiorati del 4% nei confronti dei lavoratori assunti precedentemente al 22 dicembre 2015.

Con riferimento al lavoro a termine, le Parti hanno individuato nei picchi di lavoro riconducibili a festività, allo svolgimento di manifestazioni, a iniziative promozionali e/o commerciali e a periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività, le fattispecie derogatorie previste dal DLgs. n. 81/2015 in tema di durata del rapporto (art. 19 comma 2), di soglie di contingentamento dei contratti (art. 23 comma 2 lett. c), di intervalli temporali (art. 21 comma 2) e delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21 comma 01).

Con riferimento invece alla definizione di attività stagionale, la stessa viene associata a tutte le imprese che nel corso dell’anno di riferimento interrompano la propria attività complessiva per un periodo pari ad almeno 60 giornate.

Contestualmente alla stipula dell’Accordo le Parti hanno rilanciato il tavolo che dovrà portare al nuovo CCNL di settore, del quale si anticipa che dovrà contenere misure di elasticità e flessibilità, idonee a soddisfare le esigenze di un settore colpito in modo significativo dalle chiusure connesse alla pandemia.

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