Esonero dall’obbligo di reperibilità condizionato
La gravità della patologia deve essere accompagnata alla somministrazione di terapie salvavita
In virtù della tutela costituzionale della salute (art. 32 Cost.), l’interesse per la salvaguardia della salute del lavoratore fa parte del sinallagma contrattuale. La malattia non professionale del lavoratore, infatti, costituisce un’ipotesi di temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, che non comporta la risoluzione del contratto di lavoro, ma solo una sospensione dell’obbligo di prestare lavoro (art. 2110 c.c.); in altre parole, il rischio della malattia viene traslato sul datore di lavoro, che resta obbligato a non recedere dal rapporto e a corrispondere la retribuzione.
Il lavoratore dipendente, dal canto suo, è tenuto ad alcuni adempimenti, regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare, oltre a fornire nei termini e con ...
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