Sismabonus acquisti con possibile proroga del rogito al 31 dicembre 2022
Il fruitore del c.d. sismabonus acquisti nella misura potenziata al 110% potrà – a determinate condizioni – beneficiare di un più ampio arco temporale per la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile, il quale andrà in ogni caso finalizzato entro il 31 dicembre 2022. È questo quanto emerge da un emendamento al Ddl. di conversione del DL 36/2022 approvato nelle Commissioni al Senato (al momento l’iter non è ancora concluso).
In proposito, per effetto di quanto chiarito dalla prassi (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022 n. 57), attualmente, per poter beneficiare del c.d. sismabonus acquisti nella misura potenziata al 110% la stipula dell’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori dovrebbe avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022 (per i rogiti stipulati successivamente a tale data, il beneficio, infatti, spetterebbe nella misura “ordinaria” del 75% o dell’85%, in presenza dei relativi presupposti stabiliti dal comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, cfr. interrogazione parlamentare del 18 maggio 2022 n. 5-08101).
L’emendamento approvato nell’iter di conversione del citato DL 36/2022, comporterebbe, invece, una modifica dell’attuale comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, con la quale verrebbe consentita la possibilità di posticipare il termine ultimo di stipula dell’atto definitivo di compravendita fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, tale proroga opererà nelle sole ipotesi in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:
- sia stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita entro il 30 giugno 2022 (con regolare registrazione del contratto medesimo);
- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura (con maturazione del relativo credito d’imposta);
- vi sia stato l’ottenimento della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, del collaudo degli stessi, nonché dell’attestazione del collaudatore statico volta ad asseverare il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.
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