Rinuncia ai crediti da leasing finanziari rilevante ai fini ACE
Tra le rinunce ai crediti rilevanti ai fini del calcolo della base ACE (e “super ACE” per il 2021) rientrano quelle riferite ai crediti connessi a leasing finanziari.
Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 333, pubblicata ieri, 21 giugno 2022.
Tra gli incrementi ai fini ACE, l’art. 5 del DM 3 agosto 2017 assimila ai conferimenti in denaro la rinuncia incondizionata da parte dei soci alla restituzione dei crediti vantati verso la società.
Come specificato dalla circ. Assonime n. 17/2012, le rinunce ai crediti rilevano quali incrementi poiché sul piano pratico la situazione non è diversa dall’ipotesi in cui la società salda il debito verso il socio, il quale successivamente immette nuovamente le stesse somme a titolo di apporto di capitale.
Inoltre, i crediti oggetto di rinuncia devono avere natura finanziaria: in altri termini, devono derivare da un precedente finanziamento in denaro, come indicato dalla Relazione al DM 14 marzo 2012 e richiamato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 21/2015. Per contro, sono esclusi i c.d. “crediti da funzionamento”, i quali originano da dilazioni di pagamento concesse all’esito di operazioni di compravendita.
Di segno opposto è l’orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui non occorre provare la natura finanziaria del credito oggetto di rinuncia (C.T. Reg. Lazio 18 settembre 2019 n. 5103/4/19).
Nel caso in esame, la rinuncia dei soci di Alfa si riferiva a crediti da leasing finanziari originariamente vantati da terzi verso la stessa Alfa (in qualità di conduttrice) e successivamente acquistati dai soci. Seppur la qualifica di crediti finanziari poggi su un’analisi degli elementi fattuali – estranea all’ambito di applicazione degli interpelli – l’Agenzia ha ritenuto i crediti da leasing finanziari rientranti in detta categoria.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941