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Rinuncia ai crediti da leasing finanziari rilevante ai fini ACE

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 giugno 2022

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Tra le rinunce ai crediti rilevanti ai fini del calcolo della base ACE (e “super ACE” per il 2021) rientrano quelle riferite ai crediti connessi a leasing finanziari.
Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 333, pubblicata ieri, 21 giugno 2022.

Tra gli incrementi ai fini ACE, l’art. 5 del DM 3 agosto 2017 assimila ai conferimenti in denaro la rinuncia incondizionata da parte dei soci alla restituzione dei crediti vantati verso la società.
Come specificato dalla circ. Assonime n. 17/2012, le rinunce ai crediti rilevano quali incrementi poiché sul piano pratico la situazione non è diversa dall’ipotesi in cui la società salda il debito verso il socio, il quale successivamente immette nuovamente le stesse somme a titolo di apporto di capitale.

Inoltre, i crediti oggetto di rinuncia devono avere natura finanziaria: in altri termini, devono derivare da un precedente finanziamento in denaro, come indicato dalla Relazione al DM 14 marzo 2012 e richiamato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 21/2015. Per contro, sono esclusi i c.d. “crediti da funzionamento”, i quali originano da dilazioni di pagamento concesse all’esito di operazioni di compravendita.

Di segno opposto è l’orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui non occorre provare la natura finanziaria del credito oggetto di rinuncia (C.T. Reg. Lazio 18 settembre 2019 n. 5103/4/19).

Nel caso in esame, la rinuncia dei soci di Alfa si riferiva a crediti da leasing finanziari originariamente vantati da terzi verso la stessa Alfa (in qualità di conduttrice) e successivamente acquistati dai soci. Seppur la qualifica di crediti finanziari poggi su un’analisi degli elementi fattuali – estranea all’ambito di applicazione degli interpelli – l’Agenzia ha ritenuto i crediti da leasing finanziari rientranti in detta categoria.

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