Non imponibile la restituzione di parte del valore della quota dei beni in comunione legale
Con la risposta a interpello n. 339/2022, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i profili fiscali relativi all’assegnazione alla ex moglie di una quota di un’assicurazione, della quale il marito è parte contraente, che risulta sottoscritta con una compagnia di assicurazione olandese.
In particolare, contro la volontà della moglie, il marito aveva acquistato, in costanza di matrimonio e in comunione dei beni, un immobile in Svizzera. Pertanto, allo scioglimento della comunione legale, il marito risultava debitore nei confronti della moglie di una somma che è stata pagata in parte tramite questa operazione.
Si conferma che la restituzione di parte del valore della quota dei beni in comunione non può assumere natura reddituale in capo alla moglie beneficiaria nemmeno al momento di erogazione della futura rendita, in quanto costituisce una parte dei beni della comunione.
Diversamente, i rendimenti prodotti costituiscono redditi di capitale ex art. 44 comma 1 lett. g-quater) del TUIR.
Nello specifico, costituirà reddito di capitale solo l’eventuale differenza tra le somme percepite dalla moglie e la somma che costituisce oggetto di restituzione della quota dei beni in comunione.
I redditi di capitale del caso di specie, che sul piano convenzionale risultano soggetti a imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore (ossia in Italia), se corrisposti da soggetti non residenti, senza l’intervento di un intermediario residente, per effetto del rinvio all’art. 18 del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% nel modello REDDITI (quadro RM, sezione V, con l’indicazione in colonna 1 del codice “E”).
Inoltre, tale polizza si considera un’attività finanziaria detenuta all’estero da indicare nel quadro RW e che risulta soggetta all’IVAFE.
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