Obbligo di SOA anche per i general contractor non edili
Certificazione necessaria solo se il rapporto col committente-beneficiario è configurato come contratto di appalto, non se si opera con mandato
L’obbligo di SOA, sancito dall’art. 10-bis del DL 21/2022, per i contratti di appalto e subappalto di importo superiore a 516.000 euro stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022, ai fini del riconoscimento del superbonus e degli altri bonus edilizi, di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020, sulle relative spese sostenute (per cassa o per competenza, a seconda della natura del committente-beneficiario) a decorrere dal 1° gennaio 2023, complica non poco la vita per i general contractor che non svolgono (anche) attività edilizia.
Tali soggetti, infatti, tanto più se di recente costituzione, risultano nella generalità dei casi sprovvisti della “occorrente qualificazione” SOA, né possono sperare di ottenerne agevolmente il rilascio entro il 30 giugno 2023, termine
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