Bonus facciate con aliquota del 60% con omesse comunicazioni o errori nel 2021
L’errore commesso dal prestatore può incidere sulle modalità di fruizione dell’agevolazione
Nel caso in cui la fattura afferente gli interventi che accedono al bonus facciate ex art. 1 comma 219 della L. 160/2019 non riporti correttamente lo sconto da applicarsi ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, il beneficiario (persona fisica non titolare di reddito d’impresa) potrà fruire dell’agevolazione in parola con una percentuale di detrazione del 90% o del 60%, a seconda del momento di sostenimento delle relative spese.
È questo il principale chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello n. 385 pubblicata ieri, 20 luglio 2022.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate prende le mosse da una fattura emessa nel corso del 2021 senza applicazione – per mero errore – dello sconto di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e
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