Chiusura della partita IVA con compensazione del credito
Per i rimborsi previsione esplicita in caso di cessazione dell’attività del soggetto passivo
In caso di cessazione dell’attività, l’art. 30 comma 2 del DPR 633/72 stabilisce che il soggetto passivo può comunque chiedere il rimborso dell’eccedenza di IVA detraibile maturata.
La presenza del termine “comunque” nella norma appena citata sta a significare che il diritto al rimborso dell’IVA, in sede di cessazione dell’attività, è riconosciuto a prescindere dalle condizioni e dai limiti di importo previsti per i rimborsi chiesti in “costanza di attività”.
La disposizione in esame non fornisce, però, indicazioni in merito alla possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale”, mediante modello F24, del credito IVA risultante quando l’attività viene a cessare.
L’istituto della compensazione dei crediti d’imposta
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