Esperto senza diritto al compenso nel concordato semplificato
All’ausiliario è richiesto un parere sulla fattibilità del piano di liquidazione
L’imprenditore che abbia avviato il processo di composizione negoziata senza però che sia stato possibile, con l’ausilio dell’esperto, individuare un’idonea soluzione per il superamento della crisi tra quelle individuate all’art. 23 commi 1 e 2 lett. b) del DLgs. 14/2019, può proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 23 comma 2 lett. c).
A tal fine, oltre l’esito negativo delle trattative condotte, è necessario che la domanda sia proposta entro 60 giorni dal deposito della relazione finale dell’esperto di cui all’art. 17 comma 8, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti richiesti dall’art. 39 (art. 25-sexies comma 1 del DLgs. 14/2019). Non ultimo, la necessità che l’esperto dichiari ...
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