Agevolato il trasferimento di opere d’arte per successione e donazione
Escluse dall’attivo ereditario le opere d’arte dichiarate di interesse culturale
La circolazione a titolo gratuito di opere d’arte, inter vivos e mortis causa, per quanto attiene la normativa tributaria italiana dell’imposta sulle successioni e donazioni, gode di alcune agevolazioni dettate dalla volontà del legislatore di favorire la preservazione di tali beni.
In linea generale, le opere d’arte sono valorizzate ai fini del suddetto tributo, secondo quanto definito dall’art. 19 comma 1 del DLgs. n. 346/90, al valore venale in comune commercio al momento del decesso del de cuius (tale norma incide tanto sulle successioni quanto sulle donazioni, per effetto del rinvio dell’art. 56 comma 1 del DLgs n. 346/90). Tuttavia, talune opere d’arte sono escluse dall’attivo ereditario o se trasferite per donazione non sono assoggettabili all’imposta
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