ACCEDI
Venerdì, 8 dicembre 2023 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Dolo complesso nella bancarotta impropria da false comunicazioni sociali

/ REDAZIONE

Giovedì, 22 settembre 2022

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 34755/2022, in tema di bancarotta impropria da reato societario di false comunicazioni sociali, ex artt. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42 e 2621 c.c., ha precisato che l’elemento soggettivo presenta una struttura complessa, comprendendo:
- il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio);
- il dolo specifico (teso verso un profitto ingiusto);
- il dolo intenzionale di inganno dei destinatari.

Il dolo generico non può ritenersi provato nella mera violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.

Quanto al dolo specifico – consistente nel perseguimento di un ingiusto profitto – l’ingiustizia del profitto consiste in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire, che non si colleghi a un diritto o che sia perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso.

In tal senso il dolo di voler far apparire una situazione più florida del reale, con inganno dei destinatari del bilancio, integra il dolo delle false comunicazioni sociali, come pure quello di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all’art. 2621 c.c., per il quale il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.

TORNA SU