Monitoraggio fiscale per le assicurazioni con attività in Italia in regime di stabilimento e LPS
Con la risposta ad interpello n. 463, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sugli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 1 del DL 167/90 di una compagnia di assicurazione residente in Lussemburgo autorizzata allo svolgimento dell’attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi (LPS).
L’art. 1 del DL 167/90 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 comma 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3 comma 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 comma 5 lett. i) del DLgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati di cui all’art. 31 comma 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
A partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, l’art. 16 comma 1 del DL 73/2022 convertito ha ridotto la soglia a 5.000 euro rispetto a quella di 15.000 euro precedentemente in vigore.
In merito a questa disciplina, la risposta in commento osserva che, in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’art. 1 comma 2 lett. s) del DLgs. 231/2007, sono tenute agli obblighi di monitoraggio tutte le imprese di assicurazione in LPS, indipendentemente dalla circostanza che la compagnia abbia esercitato l’opzione di cui all’art. 26-ter comma 3 del DPR 600/73.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario finanziario estero non consente di applicare l’esonero dalle disposizioni dell’art. 1 del DL 167/90. Infatti, nella misura in cui in tali operazioni di trasferimento da e verso l’estero non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare (rectius, tracciare) i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano, tali segnalazioni si considerano obbligatorie.