Basta la fraudolenta determinazione della maggioranza per l’illecita influenza
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, invece, occorre lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
Integra la fattispecie di illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) la falsificazione del libro soci di una società cooperativa in modo da retrodatare l’ingresso di taluni soggetti nella compagine sociale in vista di una determinata assemblea nella quale si viene a decretare l’esclusione di alcuni soci, acquisendo il pieno controllo della società.
È questo il principio desumibile dalla sentenza n. 36000/2022 della Cassazione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2636 c.c., è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Nel caso di specie, erano le condotte evidenziate in premessa a valere una condanna per la fattispecie
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