Da modificare la nuova disciplina sull’elenco dei delegati alle vendite
Forti perplessità dei commercialisti sia sul «reclutamento» dei professionisti a regime che sulla prima formazione delle liste
Il nuovo sistema di formazione dell’elenco dei professionisti delegati alle vendite nelle esecuzioni giudiziarie, previsto da uno dei tre decreti legislativi approvati lo scorso 30 settembre dal Consiglio dei Ministri in attuazione della riforma del processo civile, non convince i commercialisti.
Il provvedimento recante “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206”, infatti, riscrive completamente l’art. 179-ter disp. att. c.p.c. che, fino a oggi, affidava ai Consigli degli Ordini di commercialisti, avvocati e notai, il compito di comunicare ogni tre anni al Presidente del tribunale i nomi dei professionisti che si rendevano disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. La gestione dell’elenco spettava poi al Presidente del tribunale, che disponeva l’inclusione
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