Occultamento o distruzione di documenti contabili senza aumento per continuazione
La Cassazione, nella sentenza n. 38861/2022, in relazione alla fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000, ha stabilito che la pluralità di condotte di occultamento o distruzione non implica l’aumento di pena per “continuazione”.
Tale fattispecie, infatti, nel punire chiunque – al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, ovvero di consentire l’evasione a terzi – occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, delinea una fattispecie unitaria, il cui disvalore si incentra, appunto, o nell’occultamento o nella distruzione; condotte che acquistano autonoma rilevanza in quanto tali, al di là del numero delle scritture contabili o dei documenti occultati o distrutti, essendo solo richiesto che tale attività sia idonea a impedire o a rendere comunque più difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Deve, pertanto, escludersi che il reato si configuri in relazione a ogni singolo documento o scrittura contabile distrutti od occultati e che, quindi, vada applicata la continuazione interna al reato nel caso in cui siano molteplici le scritture contabili o i documenti oggetto delle condotte sanzionate; posto che ciascuna di tali condotte ha natura unitaria e assume rilievo penale a prescindere dall’entità delle scritture contabili o dei documenti occultati oppure distrutti.
In altre parole, il reato non è integrato a fronte di ogni atto di occultamento o distruzione, ma al compimento delle condotte di occultamento o distruzione della contabilità unitariamente intesa.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41