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Venerdì, 9 giugno 2023 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Effetti della risoluzione differenziati in base ai modi in cui è effettuata

/ Cecilia PASQUALE

Giovedì, 30 marzo 2023

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La risoluzione per inadempimento del codice civile (per lo spazio riservato all’autonomia privata in questa materia si veda lo Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 160-2020/C) presuppone, appunto, l’inadempimento di una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive, il quale deve essere non di scarsa importanza (artt. 1453 e 1455 c.c.).

Sussistenti queste condizioni, l’altra parte può agire in giudizio e chiedere la risoluzione, che si realizza solo in seguito alla pronuncia del giudice, con effetti retroattivi (art. 1458 comma 1 c.c.).
Costituiscono eccezioni alla regola (pur trattandosi di ipotesi diffuse nella prassi) i casi di c.d. risoluzione di diritto, i cui effetti si producono senza andare in giudizio; l’accesso a queste forme non giudiziali di

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