Sanzioni amministrative INPS per omesse ritenute sotto soglia alla Consulta
Rimessa la questione di legittimità dell’art. 3 comma 6 del DLgs. 8/2016 sulle sanzioni per omessi versamenti inferiori alla soglia di punibilità
È da anni oggetto di discussione il sistema sanzionatorio ex art. 2 comma 1-bis del DL n. 463/1983, riformato dall’art. 3 comma 6 del DLgs. n. 8/2016, previsto per la condotta di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in un importo inferiore alla soglia di 10.000 euro.
Il legislatore del 2016 ha depenalizzato l’omesso versamento di tali ritenute fino al raggiungimento del predetto importo, senza parametrare ragionevolmente, secondo il principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni amministrative, il trattamento sanzionatorio riservato ai trasgressori: infatti, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va dal minimo edittale di 10.000 euro sino alla misura massima di 50.000
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