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Il visto per «residenza elettiva» non equivale a iscrizione anagrafica, ma non esclude la residenza

/ REDAZIONE

Sabato, 21 gennaio 2023

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Il visto “per residenza elettiva” in Italia, ottenuto dal cittadino britannico residente in Svizzera, non equivale all’iscrizione anagrafica italiana, ma non esclude che il soggetto abbia la residenza in Italia.
Questo, in breve, è il principio enunciato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 119, pubblicata ieri.

Il caso oggetto di interpello riguarda un cittadino britannico che risiede in Svizzera (“ove dimora abitualmente ed ove si trova la sede principale dei suoi affari ed interessi”), ma che, per potersi trattenere in Italia (ove possiede due immobili ove trascorre le vacanze) per più di 90 giorni (dopo Brexit), ha richiesto e ottenuto in Italia il visto “per residenza elettiva”.
Egli chiede all’Agenzia se il semplice possesso del visto per residenza elettiva (senza, per inciso, aver richiesto il permesso di soggiorno per residenza elettiva), integri, di per sé, la presunzione di residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, anche se il contribuente non ha trascorso in Italia più di 183 giorni.

L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, afferma che, di per sé, il visto per residenza elettiva non può essere considerato equivalente, ai fini della residenza fiscale ex art. 2 del TUIR, all’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Tuttavia, aggiunge che tale elemento non è rilevante per escludere la residenza fiscale in Italia. 
Infatti, posto che i tre criteri fissati dall’art. 2 del TUIR per l’individuazione della residenza fiscale (iscrizione anagrafica, domicilio civilistico o residenza civilistica) sono alternativi, il fatto che il visto per residenza elettiva non sia equiparato all’iscrizione anagrafica non esclude che il soggetto possa aver avuto in Italia il domicilio o la residenza civilistica per la maggior parte del periodo d’imposta.
Anzi – suggerisce l’Agenzia – la giurisprudenza amministrativa in tema di residenza elettiva (DM 11 maggio 2022) sembra proprio individuare nella volontà di stabilire in Italia una “residenza effettiva” il presupposto necessario per l’ottenimento del visto. 

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