Rischio recapture per la super ACE in caso di fusione
La risposta a interpello n. 135 di ieri, 23 gennaio 2023, conferma che, in caso di fusione, la società incorporante è legittimata a sommare alla propria base ACE quella formatasi in capo alla società incorporata; se, però, prima della fusione una delle due società ha operato un conferimento a favore dell’altra, a seguito dell’operazione occorre elidere le due componenti rappresentate dal conferimento e dalla variazione negativa operata ai sensi dell’art. 10 del DM 3 agosto 2017 (e non, invece, sommare algebricamente tout court le due basi ACE, una ridotta e l’altra maggiorata ai sensi del predetto art. 10).
Ove gli incrementi si siano prodotti nel 2021, in ossequio a questo principio può verificarsi un fenomeno di recupero della super ACE ove nel biennio 2022-2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore a quella del 2021 (e ciò indipendentemente dal fatto che la super ACE sia stata fruita sotto forma di deduzione dal reddito imponibile o di credito d’imposta).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41