Pensioni private del non residente esenti in Italia in base alle Convenzioni
Per la Cassazione è sufficiente l’astratto assoggettamento al potere fiscale dell’altro Stato
Con l’ordinanza n. 3343/2023, la Corte di Cassazione ha ammesso la legittimità dell’istanza di rimborso presentata in Italia da una persona, residente in Portogallo, in relazione alle ritenute IRPEF operate su una prestazione integrativa erogata dall’INPS; la Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che, ai fini dell’esenzione in Italia, sia sufficiente l’astratto assoggettamento al potere fiscale dell’altro Stato.
Seppur non specificato nel testo dell’ordinanza, il caso dovrebbe avere ad oggetto un trattamento pensionistico privato, come tale inquadrabile nell’ambito applicativo dell’art. 18 della Convenzione Italia-Portogallo, il quale, dispone, quale regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi da pensioni private corrisposti a fronte
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