Disciplina sull’incompatibilità solo per la STP di diritto italiano
Per «società tra professionisti» si intende la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile
Il principio dell’incompatibilità, conseguente alla contemporanea partecipazione a più STP, si applica solo con riferimento alla partecipazione a STP costituite in base alla normativa italiana.
Così si esprime il CNDCEC, con il Pronto Ordini del 13 febbraio 2023 n. 132, pubblicato ieri, nel rispondere a un quesito dell’Ordine di Roma avente ad oggetto la disciplina sull’incompatibilità dettata dall’art. 10 comma 6 della L. 183/2011 e dall’art. 6 comma 1 del DM 34/2013, applicabile, secondo lo stesso CNDCEC, a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto nella società (si veda “Partecipazione dell’associazione professionale a una STP dubbia” del 7 gennaio 2023).
In particolare, nel quesito si chiede se l’incompatibilità sancita dalla disciplina ...
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