Lease back a tassazione incerta senza derivazione rafforzata
Per l’Agenzia delle Entrate la plusvalenza dovrebbe concorrere a formare il reddito interamente nell’esercizio di realizzo o in cinque quote costanti
Il trattamento fiscale dell’operazione di lease back ai fini della determinazione del reddito d’impresa è stato tradizionalmente caratterizzato da alcune incertezze interpretative, in specie in riferimento alla cessione del bene alla società locatrice.
Fermo restando che, nella fattispecie prospettata, in capo alla società cedente si determina il realizzo di una plusvalenza imponibile, con riferimento ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata è ormai pacifico che l’imputazione temporale della plusvalenza prevista in ambito civilistico ex art. 2425-bis comma 4 c.c. assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, la plusvalenza deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione.
Tali modalità di imputazione sono state avvalorate dalla ...