Molte le incertezze legate al recesso «consensuale»
Le chiusure del mondo notarile sembrano contraddette dalla Cassazione
Nell’ambito delle società di capitali, un’ipotesi particolarmente problematica, fin dalla sua più corretta definizione, attiene al c.d. recesso “convenzionale”, “consensuale” o “una tantum”.
Si tratta di espressioni tendenzialmente utilizzate per indicare il caso in cui, in assenza delle condizioni previste dalla legge o dallo statuto, si riconosca al socio la possibilità di sciogliersi dal rapporto che lo lega alla società, ottenendo la liquidazione della sua partecipazione. Da questo punto di vista, quindi, non appare puntuale la qualifica di recesso “convenzionale”, che potrebbe comunque far pensare a un accordo raggiunto in sede statutaria.
Secondo la massima n. 6/2016 del Consiglio notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, nel ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41