Indeducibile la svalutazione delle rimanenze iscritte a costi specifici
La Suprema Corte si uniforma al principio espresso in passato dall’Agenzia delle Entrate e da Assonime
Con la sentenza n. 10773 di ieri, 21 aprile 2023, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla controversa questione della rilevanza fiscale, o meno, delle svalutazioni delle rimanenze valutate a costi specifici, esprimendosi in senso negativo.
Per comprendere l’importanza del principio espresso dai giudici di legittimità, occorre ricordare che le rimanenze dei beni infungibili (cioè, i beni non interscambiabili con altri, quali, ad esempio, gli immobili merce) devono essere fiscalmente valutate sulla base dei costi specifici iscritti in bilancio (ex art. 92 comma 1 del TUIR).
Non sono invece adottabili gli altri criteri (es. costo medio ponderato, FIFO, LIFO a scatti annuali, varianti del LIFO a scatti annuali) previsti per i beni fungibili, vale a dire i beni tra loro interscambiabili.
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