I documenti non esibiti alla Guardia di Finanza sono utilizzabili
Un’isolata pronuncia della Cassazione adotta una decisione pro contribuente
Se il contribuente, nel corso di una verifica fiscale, si rifiuta di consegnare la documentazione o le informazioni di cui l’Amministrazione finanziaria abbia fatto richiesta, operano gli artt. 32 comma 4 del DPR 600/73 e 52 comma 5 del DPR 633/72, per cui tali documenti, dati e notizie non potranno essere presi in considerazione a suo favore nelle successive fasi amministrativa e contenziosa.
Dall’inottemperanza derivano altre conseguenze, quali il rischio di accertamento induttivo extracontabile per i possessori di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72), alcune sanzioni amministrative (art. 11 del DLgs. 471/97, art. 9 del DLgs. 471/97) se non, addirittura, sanzioni penali (art. 11 del DL 201/2011 e art. 10 del DLgs. 74/2000).
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