Tassazione agevolata delle agroenergie con perimetro incerto
Dubbia l’applicabilità dell’agevolazione ex DL 34/2023 anche ai redditi da impianti fotovoltaici
L’art. 6 del DL 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. decreto “Bollette”), per calmierare gli effetti dell’aumento del prezzo dell’energia, si rivolge alle imprese agricole introducendo, in deroga alla disciplina ordinaria prevista dall’art. 1, comma 423 della L. 266/2005, una tassazione temporanea agevolata sui redditi derivanti dalle agroenergie eccedenti i limiti di agrarietà ivi previsti. Si richiama che, ai sensi del citato comma 423, costituiscono attività agricole connesse ex art. 2135 comma 3 c.c., e si considerano produttive di reddito agrario determinato su base catastale ex art. 32 del TUIR, la produzione e la cessione, effettuate da imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:
- agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno; e
- fotovoltaiche,
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