Ancora in primo piano il tema dell’IVA nei contratti di soccida
Se per l’Ufficio si maschera una soccida monetizzata al soccidario viene contestata la totale detraibilità dell’IVA
Nell’ambito del contratto di soccida, disciplinato dall’art. 2170 c.c., il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento di una certa quantità di bestiame al fine di ripartire l’accrescimento e gli altri prodotti e utili che derivano dall’allevamento stesso.
Dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto è tema consolidato che il conferimento del bestiame in soccida da parte del soggetto soccidante al soggetto soccidario, che in termini semplicistici ne cura l’allevamento, non comporta emersione di IVA in quanto non vi è passaggio della proprietà dei beni. Al termine del ciclo di soccida, vale a dire al termine del ciclo di allevamento di una determinata quantità di capi, il soccidante e il soccidario si dividono l’accrescimento.
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