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Anche qualche vizio di nullità del bilancio può essere giudicato da arbitri

/ REDAZIONE

Mercoledì, 5 luglio 2023

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Il Tribunale di Venezia, nella sentenza n. 1963/2022, ha precisato che le controversie aventi a oggetto l’impugnazione della deliberazione approvativa del bilancio per violazione di norme imperative, quali quelle relative alla formazione del contenuto del documento contabile asseritamente in difformità dei principi normativi di chiarezza e verità, non sono compromettibili in arbitri e, quindi, devono essere decise dal giudice.

Discorso diverso vale con riguardo alle controversie che, pur avendo a oggetto deliberazioni di approvazione di bilancio, non attengono alla violazione di norme imperative che tutelino interessi che trascendono quello dei soci e della società, ben potendo le stesse essere oggetto di compromesso. Di conseguenza, è possibile che vizi che comportino anche la nullità, e non il semplice annullamento della delibera, siano sottratti, per volontà statutaria, alla competenza del giudice, per essere rimesse all’organo arbitrale.
In particolare, ciò accade per la violazione delle norme che sovrintendono al diritto dei soci di avere preventiva contezza, per quanto attiene alla formazione del bilancio, del suo contenuto e dei documenti pertinenti, affinché i medesimi possano deliberare con cognizione di causa.

È, quindi, efficacemente deferita al giudizio arbitrale l’impugnazione della delibera con cui l’assemblea dei soci abbia approvato il bilancio di esercizio in violazione dell’art. 2429 comma 3 c.c., secondo cui il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei controllori, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato, potendone i soci prenderne visione.

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