Legittima l’istanza di rimborso del credito IVA presentata dal liquidatore
Nella fase di liquidazione di una società il soggetto legittimato alla presentazione della relativa dichiarazione IVA è il liquidatore, poiché assume la rappresentanza della società ai sensi dell’art. 2487 comma 1 c.c. Questo è, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20806 depositata ieri.
La messa in stato di liquidazione di una società non interrompe il periodo d’imposta ai fini IVA e non comporta la presentazione di un’autonoma dichiarazione.
Rimangono ferme, pertanto, le disposizioni di cui all’art. 35 comma 4 del DPR 633/72 in ordine ai versamenti, alla fatturazione, alla registrazione, alla liquidazione e dichiarazione.
Le uniche peculiarità caratterizzanti la fase di liquidazione consistono nel dover tenere conto, nell’ultima dichiarazione, anche dell’IVA dovuta per assegnazione all’imprenditore e ai soci e del termine di trenta giorni dall’ultimazione delle operazioni di liquidazioni entro cui deve essere comunicata la cessazione dell’attività.
Durante la suddetta fase, pertanto, la società rimane un soggetto IVA distinto e autonomo rispetto ai soci.
La dichiarazione presentata dal liquidatore, in qualità di rappresentante della società, è idonea a manifestare la volontà della compagine sociale finalizzata alla soddisfazione del credito e non è necessario presentare un’autonoma e ulteriore dichiarazione.
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