ACCEDI
Sabato, 5 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Prestazioni per infortunio erogate da Stati Ue, See e Svizzera rimborsate dall’INAIL

/ REDAZIONE

Mercoledì, 19 luglio 2023

x
STAMPA

Con la circolare n. 32 pubblicata ieri, l’INAIL ha fornito indicazioni relativamente all’accordo siglato il 29 novembre 2022 con il Ministero della Salute per il rimborso delle spese sostenute per gli infortuni dei lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (Ce) n. 883/2004 e n. 987/2009.

Dopo aver ricordato che l’attuale quadro normativo italiano prevede che – nel caso di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato Ue, Stati See, Svizzera a favore di un lavoratore infortunato assicurato in Italia – il rimborso degli oneri delle prestazioni gravi sul Ministero della Salute per le prestazioni di natura sanitaria/ospedaliera, mentre restano a carico dell’INAIL gli oneri relativi alle prestazioni in natura previste dal DPR 1124/1965 e quelle attribuite a seguito della riforma sanitaria e delle successive disposizioni, l’Istituto assicuratore passa agli aspetti operativi.

L’accordo in esame prevede che l’INAIL invii tramite PEC al Ministero i moduli SED DA010 e i modelli E125 (per i Paesi ancora non “EESSI Ready”) relativi alle richieste di rimborso, pervenute dagli Enti creditori esteri, per prestazioni sanitarie erogate a titolo di infortunio sul lavoro o malattia professionale agli assicurati INAIL, nonché l’elenco dei nominativi forniti dalle istituzioni estere, entro un mese dal loro ricevimento. Effettuate le dovute verifiche, il Ministero comunica all’Istituto, entro 180 giorni dal ricevimento della PEC, l’esito del riscontro al fine di consentire eventuali contestazioni delle somme richieste.

Con la circolare in esame, l’INAIL evidenzia che ogni richiesta di rimborso inoltrata alla Direzione centrale rapporto assicurativo, dall’Organismo estero creditore, con SED DA010 (AW-BUC 05), è corredata anche del SED DA002 della sede INAIL; ove manchi, la Direzione centrale provvederà ad acquisirlo dalla Sede al fine di operare correttamente il rimborso richiesto dall’Ente estero.

TORNA SU