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Domenica, 6 luglio 2025

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IVA al 10% per la costruzione del nuovo mercato di quartiere

/ REDAZIONE

Venerdì, 4 agosto 2023

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Alla realizzazione di un “nuovo mercato di quartiere” può applicarsi l’aliquota IVA del 10%, a prescindere dal fatto che la struttura ospiterà gli operatori del “vecchio mercato” per il periodo di tempo necessario alla ristrutturazione della vecchia struttura. Ciò che rileva ai fini della qualificazione dell’opera come di urbanizzazione secondaria è la circostanza che sia destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare e sia diretta a innalzare il livello qualitativo di vita dei residenti del centro abitato.
Questo è, in sintesi, quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 415 pubblicata ieri.

L’istante ritiene che ai lavori di ristrutturazione della vecchia struttura possa essere applicata l’aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72. La medesima aliquota agevolata può trovare applicazione anche per la realizzazione del nuovo mercato, ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e dell’art. 4 della L. 847/64.

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, all’intervento di recupero del “vecchio mercato” può applicarsi l’aliquota del 10%, purché presenti le caratteristiche richieste dall’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001; a tal fine, è necessario verificare il titolo abilitativo.
Per quanto concerne l’applicazione dell’aliquota agevolata alla realizzazione della nuova struttura, quali opere di urbanizzazione secondaria si intendono quelle “destinate a produrre servizi di interesse collettivo (...) nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare il livello qualitativo di vita dei propri abitanti”; gli immobili vanno realizzati al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare.

La ratio dell’agevolazione è favorire la costruzione di quelle opere indispensabili per innalzare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato.
Pertanto, l’Agenzia ritiene trovi applicazione l’aliquota IVA del 10% anche agli interventi di costruzione del “nuovo mercato”, secondo quanto disposto dai nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.

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