Compensabile il credito maturato per il trattamento integrativo speciale ai lavoratori del turismo
Con la risoluzione n. 51 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il codice tributo “1702” per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all’art. 39-bis del DL 48/2023.
La citata norma ha introdotto un trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40.000 euro.
Il trattamento, riconoscibile per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuato nei giorni festivi. L’importo non concorre alla formazione del reddito.
Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d’imposta, dietro richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito, come anticipato la ris. n. 51 ha istituito il codice tributo “1702”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.“ e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.