Credito IVA ante procedura rimborsabile anche senza richiesta
La formale istanza non è necessaria se l’eccedenza detraibile non è più compensabile dagli organi giudiziali
Il diritto al rimborso del credito IVA annuale maturato da una società, poi ammessa all’amministrazione straordinaria, è riconosciuto anche se è stato esposto per la prima volta, due anni dopo la propria maturazione, soltanto nella dichiarazione trasmessa dal commissario straordinario, senza domanda di restituzione e utilizzato in detrazione nelle annualità successive e, infine, eliminato tramite dichiarazione integrativa, a seguito dell’emissione della cartella di pagamento con cui era stato contestato il credito.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza del 21 agosto 2023 n. 24891, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del credito IVA
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