Nullo il negozio di favore per la futura vendita fallimentare
Esclusa la sospensione per inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione
Il negozio che attribuisce una posizione individuale di vantaggio a uno dei partecipanti alla futura procedura competitiva è nullo per illiceità della causa, perché contrasta con il principio (di ordine pubblico economico), desumibile dall’art. 107 del RD 267/42, di necessaria garanzia dell’uguaglianza e della parità di condizioni tra tutti i potenziali offerenti in una gara nell’ambito di una procedura concorsuale.
Ne consegue che chiunque vi abbia interesse può far valere una nullità negoziale derivante dalla violazione di tale principio, domandando la sospensione delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 108 comma 1 del RD 267/42.
Quest’ultima norma disciplina due distinte ipotesi, prevedendo per ciascuna di esse poteri diversi in capo al giudice delegato.
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