Diverse forme di liquidazione nel concordato per cessione di beni
Dubbi applicativi per la sovrapposizione degli artt. 114 comma 1 e 84 comma 8 del DLgs. 14/2019
La nuova formulazione dell’art. 84 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) propone, quanto all’introduzione di una domanda di concordato preventivo, un’ampia libertà di forme che induce ad abbandonare il classico dualismo “concordato con continuità/concordato liquidatorio”.
La norma stabilisce, infatti, che “L’imprenditore di cui all’articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra